pirateria in ambito DS (vedi qui). "La società PCBox s.r.l., a seguito della pubblicazione di notizie inesatte e lesive della propria reputazione commerciale, si vede costretta ad uscire dal riserbo che si era imposta e a puntualizzare quanto segue".
"Il giudice designato dal Tribunale di Milano, in primo luogo, non ha emesso alcuna sentenza di condanna, ma semplicemente un'ordinanza in sede cautelare e sommaria (con verifica limitata per legge al cosiddetto fumus boni juris e non certo alla fondatezza della domanda avversaria) che è stata reclamata nei termini di legge", è quanto riporta il comunicato.
Il Tribunale di Milano ha fissato l'udienza per la trattazione dell'impugnazione in data 5 febbraio. Ancora, dal comunicato:"Pur senza entrare nel merito, PCBox ritiene doveroso precisare che la vicenda non ha nulla a che vedere con pratiche assimilabili alla cosiddetta pirateria attenendo, piuttosto, ai più elementari diritti dei consumatori che, secondo taluni, non avrebbero il diritto di fruire, sull'hardware acquistato a caro prezzo, di software non ufficiale, ovverosia di programmi realizzati da sviluppatori indipendenti. Non a caso il sequestro di recente eseguito presso la sede legale su impulso di Nintendo ha dato esito negativo".
"L'ordinanza del giudice del Tribunale di Milano oggetto di reclamo,
peraltro, ad avviso di Pcbox, costituisce sostanziale parafrasi
della sentenza emessa il 25 maggio 2007, in altra vicenda e ad altri
fini, dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione,
nella quale tuttavia era dato leggere che la Corte non poteva
esimersi dal sottolineare la delicatezza dei temi coinvolti
dall''esigenza di assicurare tutela alle opere dell'ingegno in un
contesto in cui i titolari dell'opera e dei suoi diritti possono
sommare la qualità di titolari esclusivi anche degli strumenti
tecnologici indispensabili all'utente per fruire del prodotto,
con il rischio, a tutti evidente, della creazione di limitazione dei
diritti dell'individuo e del consumatore potenzialmente sproporzionata".
"La decisione così concludeva: Da questo punto di vista, ad esempio,
qualche perplessità sorgono a seguito delle pratiche, adottate da alcune
multinazionali di frazionamento del mercato, così come meriterebbero
ulteriore attenzione i rischi di posizione dominante o di compressione
della concorrenza derivanti dall'obbligo di acquistare unicamente
specifici apparati (di costo rilevante) che viene imposto al consumatore
che intenda utilizzare un'opera di ingegno contenuta in un supporto che
necessita di quel tipo di apparato per poter essere finita e consumata".
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